PROROGA AL 30 SETTEMBRE DEL PAGAMENTO DELLE TASSE

Con l’approvazione del ddl di conversione del c.d. Decreto Crescita, diventa ufficiale la proroga al 30 settembre dei termini per i versamenti delle imposte dirette, dell’Irap e dell’Iva per i soggetti nei confronti dei quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) che d quest’anno prendono il posto degli Studi di Settore.

Più precisamente, la disposizione di legge prevede: “Per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale …”

Pare quindi pacifico ritenere che tutti i soggetti possano beneficiare della proroga, anche se esclusi dall’applicazione degli Isa (come, ad esempio, i contribuenti minimi e forfettari, i soggetti che anno iniziato o cessato l’attività nel 218, ecc..); l’unico dato ad assumere rilievo è quello rappresentato dalla tipologia di attività svolta, che deve essere ricompresa tra quelle con riferimento alle quali sono stati elaborati gli Indici sintetici di affidabilità fiscale. Sarebbe comunque opportuno un chiarimento ministeriale.

Possono parimenti beneficiare della proroga i soci delle società che svolgono attività per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale, ma soltanto se determinano il reddito per trasparenza.

Sono invece esclusi della proroga i contribuenti che dichiarano ricavi o compensi di importo superiore a 5.164.569 euro.

I motivi della proroga sono legati al ritardo con cui sono stati rilasciati i software per il calcolo dell’ISA (ad oggi di fatto non è ancora possibile effettuarlo) e alla complessità della nuova metodologia.

Con riferimento alla proroga dei versamenti al 30 settembre per i contribuenti che svolgono attività interessate dai nuovi indici di affidabilità fiscale (come da nostra comunicazione del 29/6/2019), l’Agenzia delle Entrate nella serata di ieri ha fornito alcuni importanti chiarimenti.

La risoluzione n.64 precisa che, “ricorrendo tali condizioni, risultano interessati dalla proroga anche i contribuenti che, per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2018:

  • applicano il regime forfetario agevolato, previsto dall’articolo 1, commi da 54 a 89, L. 190/2014;
  • applicano il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità di cui all’articolo 27, commi 1 e 2, D.L. 98/2011, convertito, con modificazioni, dalla 111/2011;
  • determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfetari;
  • dichiarano altre cause di esclusione dagli Isa.

La risoluzione precisa anche che la proroga la 30 settembre riguarda tutti i versamenti risultanti dalle dichiarazioni redditi, Iva e Irap che scadono nel periodo dal 30 giugno al 30 settembre 20019.

Pertanto, non si tratta della proroga di un solo termine (30 giugno), e quelli ad essi collegati (maggiorazione 0,4%), come avvenuto negli anni passati, ma di tutti i versamenti da dichiarazione (compresi i pagamenti a rate) scadenti nel periodo 30 giugno – 30 settembre che vengono rinviati al 30 settembre.

Quindi, la nuova scadenza riguarda anche i soggetti Ires, interessati dai nuovi ISA, e che hanno termini di versamento ordinari successivi al 30 giugno per effetto della data di approvazione del bilancio (nei 180 giorni) o per effetto della chiusura del periodo di imposta “non solare”.

Benvenuto Suriano
b.suriano@surianocommercialisti.it