OPERATORI SANITARI E FATTURAZIONE ELETTRONICA

In sede di approvazione della Legge di Bilancio 2019 sono state modificate le semplificazioni in materia di fatturazione elettronica per gli operatori sanitari, recentemente introdotte dal DL n. 119/2018, c.d. “Collegato alla Finanziaria 2019”.

Ai sensi del nuovo art. 10-bis del citato Decreto, solo per il 2019, i soggetti tenuti all’invio dei dati al STS ai fini della predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata non possono emettere (in precedenza erano esonerati dall’obbligo di emettere) fatture elettroniche con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare al STS.

 

Operatori sanitari: ASL; Aziende ospedaliere; istituti di ricovero e cura a carattere scientifico; policlinici universitari; farmacie pubbliche e private; presidi di specialistica ambulatoriale; strutture per l’erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa; parafarmacie; iscritti all’Albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri, degli psicologi, degli infermieri, delle ostetriche, dei tecnici sanitari di radiologia medica; esercenti l’arte sanitaria ausiliaria di ottico; iscritti agli Albi professionali dei veterinari; strutture autorizzate alla vendita al dettaglio di medicinali veterinari; strutture sanitarie accreditate e non con il SSN.

 

Si evidenzia che il divieto di emettere fatture elettroniche è previsto solo per l’anno 2019 e riguarda esclusivamente i dati trasmessi tramite il Sistema Tessera Sanitaria, ovvero le fatture emesse a persone fisiche private. Resta quindi l’obbligo di fatturazione elettronica per quelli non inclusi (ad esempio fatture messe nei confronti di aziende, Case di Cura e altre strutture sanitarie pubbliche e private, per l’eventuale vendita di beni strumentali, ecc..).

Inoltre, è obbligatoria in ogni caso la ricezione e la conservazione delle fatture elettroniche dai fornitori perché l’esonero non riguarda il ciclo passivo di fatturazione.

 

 

 

Benvenuto Suriano
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