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	<title>Suriano commercialisti | PROROGA AL 30 SETTEMBRE DEL PAGAMENTO DELLE TASSE</title>
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	<description>Studio di consulenza fiscale e societaria</description>
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		<title>PROROGA AL 30 SETTEMBRE DEL PAGAMENTO DELLE TASSE</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Benvenuto Suriano]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Jul 2019 16:26:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
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					<description><![CDATA[Con l&#8217;approvazione del ddl di conversione del c.d. Decreto Crescita, diventa ufficiale la proroga al 30 settembre dei termini per i versamenti delle imposte dirette, dell’Irap e dell’Iva per i soggetti nei confronti dei quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA)...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Con l&#8217;approvazione del ddl di conversion<strong>e</strong> del c.d. Decreto Crescita, diventa ufficiale la <strong><u>proroga al 30 settembre dei termini per i versamenti delle imposte</u></strong><strong> dirette, dell’Irap e dell’Iva</strong> per i <strong>soggetti nei confronti dei quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA)</strong> che d quest’anno prendono il posto degli Studi di Settore.</p>
<p>Più precisamente, la disposizione di legge prevede: “<em>Per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale …” </em></p>
<p>Pare quindi pacifico ritenere che <strong>tutti i soggetti possano beneficiare della proroga</strong>, anche se <strong>esclusi dall’applicazione degli Isa</strong> (come, ad esempio, i <strong>contribuenti minimi e forfettari, i soggetti che anno iniziato o cessato l’attività nel 218, ecc..</strong>); l’unico dato ad assumere rilievo è quello rappresentato dalla <strong>tipologia di attività svolta</strong><strong>,</strong> che deve essere ricompresa tra quelle con riferimento alle quali sono stati elaborati gli Indici sintetici di affidabilità fiscale. Sarebbe comunque opportuno un chiarimento ministeriale.</p>
<p>Possono parimenti <strong>beneficiare</strong> della proroga i <strong>soci delle società</strong> che svolgono attività per le quali sono stati approvati gli <strong>indici sintetici di affidabilità fiscale</strong>, ma soltanto se determinano il <strong>reddito per trasparenza</strong>.</p>
<p>Sono invece esclusi della proroga i contribuenti che dichiarano ricavi o compensi di importo superiore a 5.164.569 euro.</p>
<p>I motivi della proroga sono legati al ritardo con cui sono stati rilasciati i software per il calcolo dell’ISA (ad oggi di fatto non è ancora possibile effettuarlo) e alla complessità della nuova metodologia.</p>
<p>Con riferimento alla proroga dei versamenti al 30 settembre per i contribuenti che svolgono attività interessate dai nuovi indici di affidabilità fiscale (come da nostra comunicazione del 29/6/2019), l’Agenzia delle Entrate nella serata di ieri ha fornito alcuni importanti chiarimenti.</p>
<p>La <strong>risoluzione n.64</strong> precisa che, “<em>ricorrendo tali condizioni, </em><strong>risultano interessati dalla proroga anche i contribuenti che, per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2018</strong><em>: </em></p>
<ul>
<li><strong><em>applicano il regime forfetario agevolato</em></strong><em>, previsto dall’</em>articolo 1, commi da 54 a 89, L. 190/2014<em>;</em></li>
<li><strong><em>applicano il regime fiscale di vantaggio</em></strong><em> per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità di cui all’</em>articolo 27, commi 1 e 2, D.L. 98/2011<em>, convertito, con modificazioni, dalla </em>111/2011<em>;</em></li>
<li><strong><em>determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfetari</em></strong><em>;</em></li>
<li><strong><em>dichiarano altre cause di esclusione dagli Isa</em></strong><em>”</em>.</li>
</ul>
<p>La risoluzione precisa anche che <u>la proroga la 30 settembre riguarda tutti i versamenti risultanti dalle dichiarazioni redditi, Iva e Irap che scadono <strong>nel periodo dal 30 giugno al 30 settembre 20019</strong></u>.</p>
<p>Pertanto, non si tratta della proroga di un solo termine (30 giugno), e quelli ad essi collegati (maggiorazione 0,4%), come avvenuto negli anni passati, ma di tutti i versamenti da dichiarazione (compresi i pagamenti a rate) scadenti nel periodo 30 giugno – 30 settembre che vengono rinviati al 30 settembre.</p>
<p>Quindi, la nuova scadenza riguarda anche i soggetti Ires, interessati dai nuovi ISA, e che hanno termini di versamento ordinari successivi al 30 giugno per effetto della data di approvazione del bilancio (nei 180 giorni) o per effetto della chiusura del periodo di imposta “non solare”.</p>
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		<title>IMPORTANTI CHIARIMENTI PER L&#8217;ADEGUAMENTO DEGLI STATUTI NEL TERZO SETTORE</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Benvenuto Suriano]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Jun 2019 15:13:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NEWS]]></category>
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					<description><![CDATA[Con la Circolare n.13 del 31 maggio 2019, il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha fornito importanti indicazioni in merito agli adeguamenti statutari che dovranno effettuare gli enti che ambiscono ad entrate nel Terzo Settore. In particolare, è stato chiarito che: Entro il...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Con la <strong>Circolare n.13 del 31 maggio 2019</strong>, il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha fornito importanti indicazioni in merito agli adeguamenti statutari che dovranno effettuare gli enti che ambiscono ad entrate nel Terzo Settore.</p>
<p>In particolare, è stato chiarito che:</p>
<ol>
<li>Entro il 3 agosto p.v. le Onlus, ODV e APS possono adeguare gli statuti con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell&#8217;assemblea ordinaria solo per introdurre le nuove disposizioni inderogabili o le clausole che escludono l&#8217;applicazione di nuove disposizioni derogabili mediante specifica clausola statutaria;</li>
<li>Per ODV e APS la conformità degli statuti al D. Lgs 117/2017 sarà valutata solo successivamente alla trasmigrazione nel RUNTS. Pertanto, se durante tale fase dovesse emergere la necessità di apportare ulteriori modifiche, queste potrebbero essere effettuare <strong>anche dopo la scadenza prevista dall&#8217;art.101 del CTS</strong> (3 agosto 2019);</li>
<li>Le ONLUS effettueranno gli adeguamenti entro al scadenza di agosto subordinandone l&#8217;efficacia all&#8217;iscrizione nel RUNTS. Per questi enti la procedura di iscrizione nel RUNTS verrà definita con apposito decreto ministeriale;</li>
<li>Per gli enti dotati di personalità giuridica entro la scadenza del 3 agosto non devono pervenire anche i provvedimenti amministrativi di approvazione delle modifiche statutarie da parte dell&#8217;amministrazione pubblica preposta (Prefettura o Regione).</li>
</ol>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
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		<title>CORSO SULLA RIFORMA DEL TERZO SETTORE</title>
		<link>https://www.surianocommercialisti.it/corso-sulla-riforma-del-terzo-settore</link>
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		<dc:creator><![CDATA[Benvenuto Suriano]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Mar 2019 13:37:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NEWS]]></category>
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					<description><![CDATA[La Fondazione dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili in collaborazione con il Centro Servizi per il Volontariato della Città Metropolitana di Bologna hanno organizzato un corso di specializzazione sulla Riforma del Terzo Settore. Obiettivo del corso è fornire le informazioni e gli strumenti necessari per...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>La Fondazione dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili in collaborazione con il Centro Servizi per il Volontariato della Città Metropolitana di Bologna hanno organizzato un corso di specializzazione sulla Riforma del Terzo Settore. Obiettivo del corso è fornire le informazioni e gli strumenti necessari per affrontare le novità che riguarderanno un settore che comprende più di trecentocinquantamila enti e oltre un milione di lavoratori e che vedrà rafforzata la presenza e la funzione dei professionisti negli organi di controllo e la necessità di adeguare entro il 2 agosto p.v. gli Statuti di tutti gli Enti che vorranno aderirvi. La proposta formativa verrà completata dalla presentazione di testimonianze dal mondo del Terzo Settore. Tra i relatori importanti esponenti del Terzo Settore che hanno partecipato alla redazione dei decreti attuativi e delle circolari ministeriali. Il corso si volge in 5 giornate a partire dal 10 aprile p.v. e attribuisce complessivamente 20 crediti formativi.</p>
<p><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="https://www.surianocommercialisti.it/wp-content/uploads/2019/03/programma-corso-riforma-10.17.24-04-8.15-05.pdf">Scarica QUI il programma del corso</a></span></p>
]]></content:encoded>
					
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			</item>
		<item>
		<title>FATTURA ELETTRONICA: 14 FAQ PER INIZIARE</title>
		<link>https://www.surianocommercialisti.it/fattura-elettronica-14-faq-per-iniziare</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Benvenuto Suriano]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Jan 2019 20:13:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NEWS]]></category>
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					<description><![CDATA[Ad una settimana dall’entrata in vigore dell’obbligo della fatturazione elettronica, riteniamo utile racchiudere in 14 faq le fattispecie che più di frequente potranno presentarsi in sede di applicazione della nuova disciplina. &#160; Chi è esonerato dalla fattura elettronica? Dall’1.1.2019 tutti gli operatori tenuti a certificare...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Ad una settimana dall’entrata in vigore dell’obbligo della fatturazione elettronica, riteniamo utile racchiudere in 14 faq le fattispecie che più di frequente potranno presentarsi in sede di applicazione della nuova disciplina.</p>
<p>&nbsp;</p>
<ol>
<li><strong>Chi è esonerato dalla fattura elettronica?</strong></li>
</ol>
<p>Dall’1.1.2019 tutti gli operatori tenuti a certificare le operazioni effettuate con fattura saranno obbligati ad emettere fatture elettroniche, ad eccezione dei <strong>contribuenti minimi, forfetari e agricoltori esonerati</strong>. In sede di approvazione della Legge di Bilancio 2019 l’esonero dalla fattura elettronica è stato previsto anche per:</p>
<ul>
<li>le operazioni per le quali è richiesto l’invio dei dati al <strong>Sistema Tessera Sanitaria (STS</strong>);</li>
<li>i <strong>soggetti in regime ex Legge n. 398/91</strong> (associazioni / società sportive dilettantistiche, ecc.) con proventi commerciali del periodo d’imposta precedente non superiori a € 65.000. In caso di superamento del limite la fattura è emessa dal cessionario / committente.</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<ol start="2">
<li><strong>Ho adottato il regime forfettario, come mi devo comportare?</strong></li>
</ol>
<p>I soggetti che adottano il regime dei minimi (Dl 98/2011) e quelli che adottano il regime forfettario (legge 190/2014) sono <strong>esonerati </strong>dalla emissione della fattura elettronica (resta l’obbligo nei confronti della Pubblica Amministrazione). Tuttavia, lo stesso esonero non si applica ai loro fornitori, che dovranno emettere fattura elettronica rispettando il formato e il contenuto previsto per qualsiasi altro tipo di e-fattura.</p>
<p>L’agenzia delle Entrate ha chiarito che non sussiste alcun obbligo in capo ai soggetti minimi e forfettari, nemmeno sul fronte del ciclo passivo, non essendo obbligati alla conservazione dei documenti ricevuti. Minimi e forfetari possono però decidere di ricevere le fatture elettroniche emesse dai loro fornitori anche comunicando una Pec o, in alternativa, un codice destinatario. In questa ipotesi scatta l’obbligo di conservazione elettronica.</p>
<p>Pertanto, se il contribuente minimo o forfettario comunica un indirizzo Pec o un codice destinatario sarà obbligato alla conservazione elettronica dei documenti ricevuti; <strong>se, invece, non fa nulla, quindi non comunica né Pec, né codice destinatario non ha neanche l’obbligo di conservare i documenti elettronici ricevuti</strong>; ovviamente in questo caso dovrà conservare le fatture cartacee.</p>
<p>&nbsp;</p>
<ol start="3">
<li><strong>Quali obblighi ha un’associazione senza scopo di lucro?</strong></li>
</ol>
<p>Le associazioni devono emettere fattura elettronica <strong>solo per le operazioni riferite all’attività commerciale</strong>. Infatti, per l’attività istituzionale non è previsto l’obbligo di emissione fattura e, quindi, nemmeno l’obbligo di trasmissione delle fatture elettroniche al sistema di interscambio. Per il ciclo passivo, devono essere considerate consumatori finali ai quali i fornitori non devono trasmettere la fattura elettronica ma solo la copia cartacea o analogica della stessa (anche a mezzo di posta elettronica ordinaria).</p>
<p>Per le associazioni che svolgono attività commerciale ed hanno esercitato l’opzione per il <strong>regime forfettario ai sensi della legge 398/91</strong>, con le ultime modifiche alla Legge di Bilancio 2019 sono state previste due ipotesi:</p>
<ol>
<li>le associazioni che nel periodo di imposta precedente hanno avuto proventi commerciali inferiori ad euro 65.000,00 sono esonerate dall’emissione della fattura elettronica e, pertanto, continueranno ad emettere le fatture con modalità tradizionale;</li>
<li>le Associazioni che hanno conseguito nel periodo d&#8217;imposta precedente proventi commerciali per un importo superiore ad euro 65.000,00, “assicurano che la fattura sia emessa per loro conto dal cessionario o committente soggetto passivo d&#8217;imposta”. Sull’applicazione di questa norma si attendono chiarimenti dall’Agenzia delle Entrate.</li>
</ol>
<p>In tutti i casi resta invariata la normativa riguardante la fatturazione nei confronti della Pubblica Amministrazione.</p>
<p>&nbsp;</p>
<ol start="4">
<li><strong>Sono un medico, quali obblighi devo rispettare?</strong></li>
</ol>
<p>I soggetti tenuti all’invio dei dati al STS ai fini della predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata (<strong>medici chirurghi, odontoiatri, psicologi, veterinari, infermieri, strutture sanitarie</strong>,…), <strong><u>non possono emettere  fatture elettroniche</u></strong> con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare al STS. Si evidenzia che il divieto di emettere fatture elettroniche è previsto <strong>solo per l’anno 2019</strong> e riguarda esclusivamente i dati trasmessi tramite il Sistema Tessera Sanitaria, ovvero le fatture emesse a persone fisiche. Resta quindi l’obbligo di fatturazione elettronica per quelli non inclusi (ad esempio fatture messe nei confronti di aziende, Case di Cura e altre strutture sanitarie pubbliche e private, per l’eventuale vendita di beni strumentali, ecc..).</p>
<p>Inoltre, è obbligatoria in ogni caso la ricezione e la conservazione delle fatture elettroniche dai fornitori perchè l’esonero non riguarda il ciclo passivo di fatturazione.</p>
<p>&nbsp;</p>
<ol start="5">
<li><strong>Come emetto la fattura ad un cliente consumatore finale oppure ad un contribuente forfettario/minimo oppure ad una associazione che fa un acquisto per l’attività istituzionale?</strong></li>
</ol>
<p>Quando si effettua una prestazione o una cessione nei confronti di soggetti esonerati dall’obbligo di emissione della fattura elettronica, dovete compilare la fattura senza indicare il codice destinatario o la Pec del cliente. Dovete, invece, inserire un <strong>codice convenzionale di sette zeri (0000000</strong>) al posto del codice destinatario. Inoltre, il cedente/prestatore dovrà consegnare direttamente al cliente consumatore finale una copia informatica o analogica della fattura elettronica, comunicando contestualmente che il documento è messo a sua disposizione dal SdI nell’area riservata del sito web dell’agenzia delle Entrate.<br />
Tuttavia, ciò non esclude che il consumatore finale/contribuente forfettario/associazione possa volontariamente comunicare al proprio fornitore un indirizzo di posta elettronica certificata (Pec) dove ricevere direttamente la fattura elettronica.</p>
<p>&nbsp;</p>
<ol start="6">
<li><strong>Devo emettere fattura elettronica anche ai clienti esteri?</strong></li>
</ol>
<p>Le fatture emesse nei confronti di clienti esteri <strong>non devono essere obbligatoriamente trasmesse al sistema di interscambio</strong>, ma devono essere inserite nella comunicazione delle operazioni intercorse con l’estero (cosiddetto “esterometro”). E’ tuttavia possibile evitare l’esterometro, per il ciclo attivo, se tutte le fatture emesse nei confronti dei clienti esteri sono trasmesse al sistema di interscambio con <strong>il codice destinatario convenzionale XXXXXXX</strong>. Ovviamente, in questo caso il fornitore dovrà trasmettere al cliente estero una copia della fattura con i canali tradizionali (per esempio via posta ordinaria o Pdf via e-mail). Nel caso di soggetti esteri il sistema di interscambio non esegue la verifica relativa alla partita Iva del cessionario o committente.</p>
<p>Nel campo IdFiscaleIVA del blocco DatiAnagrafici va inserito “l’identificativo fiscale assegnato dall’autorità del proprio paese per i soggetti non residenti” (nel IdPaese va il “codice del paese assegnante l’identificativo fiscale al soggetto cessionario/committente” e nel IdCodice va il “numero di identificazione fiscale del cessionario/committente”).</p>
<p>&nbsp;</p>
<ol start="7">
<li><strong>Come mi comporto se il cliente non mi comunica il suo codice destinatario o la pec?</strong></li>
</ol>
<p>In questo caso è possibile <strong>indicare il codice convenzionale “0000000”,</strong> in modo da rendere comunque disponibile la fattura al cliente nella propria area riservata del sito dell’agenzia delle Entrate. Contestualmente va comunicato al cliente che il documento è messo a sua disposizione dal SdI nell’area riservata del sito web dell’agenzia delle Entrate.<br />
In mancanza dell’indicazione anche del codice convenzionale “0000000” il file sarà scartato dal Sdi.</p>
<p>&nbsp;</p>
<ol start="8">
<li><strong>Come mi comporto se lo SDI mi scarta una fattura oppure mi notifica una ricevuta dalla quale risulta che non ha consegnato la fattura al cliente?</strong></li>
</ol>
<p>Il Sistema di interscambio una volta ricevuto il file contenente la fattura elettronica, restituisce una ricevuta:</p>
<ul>
<li>di <strong>accettazione</strong> (esito positivo dei controlli) e la fattura si considera emessa, a prescindere dal successivo ricevimento da parte del destinatario;</li>
</ul>
<p>oppure</p>
<ul>
<li>di <strong>scarto</strong> (uno dei citati controlli ha dato esito negativo), e la fattura si considera non emessa. In questa ipotesi dovete provvedere a predisporre ed inviare nuovamente la fattura correggendo la precedente entro 5 giorni dalla comunicazione di scarto.</li>
</ul>
<p>oppure</p>
<ul>
<li><strong>di </strong><strong>mancata consegna</strong> nei casi in cui i controlli hanno dato esito positivo ma è fallita l’operazione di consegna del file al destinatario. La fattura non viene scartata, bensì messa a disposizione del destinatario nella propria area riservata. In questo caso avete <strong>l’obbligo di avvisare il cliente della messa a disposizione della fattura nell’area riservata</strong>. Potreste inviare al cliente una mail con il seguente testo “<em>Gentile Cliente, le comunichiamo che l’Agenzia delle Entrate non è riuscita a consegnarle la nostra fattura numero XXXXX del xx/xx/2019. L’originale della fattura elettronica è a sua disposizione nell’area riservata del sito web dell’Agenzia delle entrate”.</em></li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<ol start="9">
<li><strong>Entro quale termine devo trasmettere la fattura allo SDI?</strong></li>
</ol>
<p>Nel sistema &#8220;a regime&#8221;, <strong>dal 1 luglio 2019</strong>, il termine di emissione della fattura immediata è quello di <strong>10 giorni dalla data di effettuazione dell&#8217;operazione</strong>.</p>
<p>Si consideri, ad esempio, una nota pro forma emessa nel mese di giugno 2019 e pagata il 15 luglio. In questo caso il professionista dovrà trasmettere la fattura al SdI entro il 25 luglio indicando come “data di effettuazione” il 15 luglio.</p>
<p>E’ stata prevista una moratoria sulle sanzioni per il primo semestre 2019, nel senso che l’Agenzia delle Entrate non potrà irrogare le sanzioni previste in caso di omessa fatturazione (dal 90% al 180% dell’IVA), se la fattura sarà trasmessa al Sistema di Interscambio (SdI) entro il termine (mensile o trimestrale) della liquidazione IVA. Le sanzioni sono ridotte dell’80% se le fatture saranno trasmesse entro il termine della liquidazione del periodo successivo.</p>
<p>&nbsp;</p>
<ol start="10">
<li><strong>Come faccio ad essere sicuro di ricevere la fattura dai fornitori tramite codice identificativo se questi non me lo chiedono?</strong></li>
</ol>
<p>E’ possibile <strong>registrare il proprio indirizzo telematico</strong> all&#8217;interno del Portale &#8220;Fatture e Corrispettivi&#8221; presente sul sito internet dell’agenzia delle Entrate. Si tratta di un servizio gratuito e facoltativo che consente al soggetto passivo di abbinare alla propria partita Iva un indirizzo telematico (Pec o &#8220;Codice Destinatario”) dove verranno recapitate automaticamente tutte le proprie fatture elettroniche, senza doversi preoccupare di aver raggiunto con la relativa informazione tutti i fornitori. In ogni caso, se non è stata effettuata l&#8217;operazione di registrazione, la fattura elettronica verrà recapitata alla casella Pec o al codice destinatario che il cliente avrà comunicato al proprio fornitore e che quest&#8217;ultimo avrà correttamente riportato nella fattura.</p>
<p>&nbsp;</p>
<ol start="11">
<li><strong>Posso emettere una fattura elettronica con più cointestatari consumatori finali?</strong></li>
</ol>
<p><strong>Non è possibile</strong> l’emissione di una fattura cointestata verso più cessionari/committenti privati consumatori. Pertanto, nell’ottica dell’e-fattura, si ritiene possibile emettere la fattura elettronica nei confronti di un unico intestatario e riportare nel file Xml della fattura elettronica i dati degli altri cointestatari, utilizzando uno dei campi facoltativi relativi ai dati generali della fattura (ad esempio “Causale”). In tal modo, verrà data evidenza in fattura della presenza degli altri soggetti destinatari.</p>
<p>&nbsp;</p>
<ol start="12">
<li><strong>Come faccio a pagare il bollo da apporre in fattura?</strong></li>
</ol>
<p>Le fatture elettroniche (e anche quelle non elettroniche) non soggette a Iva, di importo superiore a 77,47 euro, sono soggette all’imposta di bollo da assolvere <strong>esclusivamente tramite modello F24</strong> (con codice tributo 2501) secondo le regole previste dal Dm 17 giugno 2014, valorizzando nel tracciato Xml della fattura gli appositi spazi “BolloVirtuale” ed “ImportoBollo”. Sulla copia cartacea che verrà consegnata al consumatore finale, potrà risultare di conseguenza la seguente annotazione “Imposta di bollo assolta in modo virtuale ex DM 17/06/2014”. Il versamento andrà poi effettuato entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio di riferimento, e cioè entro il 30 aprile dell’anno successivo o 29 aprile per gli anni bisestili, dopo aver calcolato quanto complessivamente dovuto per tutte le fatture elettroniche emesse durante l’anno. Di recente il MEF ha annunciato che al termine di ogni trimestre l’Agenzia delle Entrate renderà noto l’ammontare dovuto sulla base dei dati presenti nelle fatture elettroniche inviate tramite lo SDI.</p>
<p>&nbsp;</p>
<ol start="13">
<li><strong>La numerazione delle fatture emesse nei confronti della pubblica amministrazione deve essere tenuta distinta dalla numerazione nei confronti degli altri soggetti?</strong></li>
</ol>
<p><strong>Non c’è bisogno di distinguere</strong> tra il numero progressivo della fattura elettronica emessa nei confronti della pubblica amministrazione e quello della fattura elettronica emessa nei confronti dei privati.</p>
<ol start="14">
<li><strong>Dove dobbiamo indicare nella fattura elettronica il numero e la data della dichiarazione d’intento ricevuta, eventuali esenzioni da bollo o altre dichiarazioni?</strong></li>
</ol>
<p>Si ritiene che queste informazioni possano essere inserite utilizzando <strong>uno dei campi facoltativi relativi ai dati generali della fattura</strong> che le specifiche tecniche lasciano a disposizione dei contribuenti, ad esempio nel campo “Causale”.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Lo studio rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti.</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SPORT DILETTANTISTICO: COME GESTIRLO</title>
		<link>https://www.surianocommercialisti.it/sport-dilettantistico-come-gestirlo</link>
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		<dc:creator><![CDATA[Benvenuto Suriano]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Jan 2019 19:47:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NEWS]]></category>
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					<description><![CDATA[IL 14 febbraio 2019 &#8211; QUADRO D’INSIEME ALLA LUCE DELLE NOVITA’ IN MATERIA DI ASD. Dalle ore 14.30 alle ore 18.30 (registrazione dei partecipanti dalle ore 14.00) presso la Sala Bolognini, Convento San Domenico &#8211; Piazza San Domenico, 13 – Bologna. Scarica QUI la locandina...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>IL 14 febbraio 2019 &#8211; QUADRO D’INSIEME ALLA LUCE DELLE NOVITA’ IN MATERIA DI ASD.<br />
Dalle ore 14.30 alle ore 18.30 (registrazione dei partecipanti dalle ore 14.00) presso la Sala Bolognini, Convento San Domenico &#8211; Piazza San Domenico, 13 – Bologna.</p>
<p><strong><a href="https://www.surianocommercialisti.it/wp-content/uploads/2019/01/Locandina-14.02.2019-sl.pdf" target="_blank" rel="noopener">Scarica QUI la locandina dell&#8217;evento</a></strong></p>
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		<title>OPERATORI SANITARI E FATTURAZIONE ELETTRONICA</title>
		<link>https://www.surianocommercialisti.it/operatori-sanitari-e-fatturazione-elettronica</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Benvenuto Suriano]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Jan 2019 17:23:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NEWS]]></category>
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					<description><![CDATA[In sede di approvazione della Legge di Bilancio 2019 sono state modificate le semplificazioni in materia di fatturazione elettronica per gli operatori sanitari, recentemente introdotte dal DL n. 119/2018, c.d. “Collegato alla Finanziaria 2019”. Ai sensi del nuovo art. 10-bis del citato Decreto, solo per...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>In sede di approvazione della Legge di Bilancio 2019 sono state modificate le semplificazioni in materia di fatturazione elettronica <strong>per gli operatori sanitari</strong>, recentemente introdotte dal DL n. 119/2018, c.d. “Collegato alla Finanziaria 2019”.</p>
<p>Ai sensi del nuovo art. 10-bis del citato Decreto, <strong><u>solo</u></strong><u> <strong>per il 2019</strong></u>, i soggetti tenuti all’invio dei dati al STS ai fini della predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata <strong><u>non possono emettere</u> </strong>(in precedenza erano esonerati dall’obbligo di emettere)<strong> fatture elettroniche </strong>con riferimento alle <strong>fatture i cui dati sono da inviare al STS.</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Operatori sanitari</strong>: ASL; Aziende ospedaliere; istituti di ricovero e cura a carattere scientifico; policlinici universitari; farmacie pubbliche e private; presidi di specialistica ambulatoriale; strutture per l&#8217;erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa; parafarmacie; <strong><u>iscritti all’Albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri, degli psicologi, degli infermieri</u></strong>, delle ostetriche, dei tecnici sanitari di radiologia medica; esercenti l&#8217;arte sanitaria ausiliaria di ottico; <strong><u>iscritti agli Albi professionali dei veterinari</u></strong>; strutture autorizzate alla vendita al dettaglio di medicinali veterinari; strutture sanitarie accreditate e non con il SSN.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Si evidenzia che il <strong>divieto</strong> di emettere fatture elettroniche è previsto solo per l’anno 2019 e riguarda esclusivamente i dati trasmessi tramite il Sistema Tessera Sanitaria, ovvero le fatture emesse a persone fisiche private. <strong>Resta quindi l’obbligo di fatturazione elettronica per quelli non inclusi</strong> (ad esempio fatture messe nei confronti di aziende, Case di Cura e altre strutture sanitarie pubbliche e private, per l’eventuale vendita di beni strumentali, ecc..).</p>
<p>Inoltre, è <strong>obbligatoria in ogni caso la ricezione e la conservazione</strong> delle fatture elettroniche dai fornitori perché l’esonero non riguarda il ciclo passivo di fatturazione.</p>
<p><strong> </strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ASSOCIAZIONI E FATTURAZIONE ELETTRONICA</title>
		<link>https://www.surianocommercialisti.it/associazioni-e-fatturazione-elettronica</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Benvenuto Suriano]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Jan 2019 17:20:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.surianocommercialisti.it/?p=768</guid>

					<description><![CDATA[E’ ormai noto che le associazioni senza scopo di lucro devono emettere fattura elettronica solo per le operazioni riferite all’attività commerciale. Infatti, per l’attività istituzionale non è previsto l’obbligo di emissione fattura e, quindi, nemmeno l’obbligo di trasmissione delle fatture elettroniche al sistema di interscambio....]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>E’ ormai noto che le associazioni senza scopo di lucro devono emettere fattura elettronica <strong>solo per le operazioni riferite all’attività commerciale</strong>.</p>
<p>Infatti, per l’attività istituzionale non è previsto l’obbligo di emissione fattura e, quindi, nemmeno l’obbligo di trasmissione delle fatture elettroniche al sistema di interscambio.</p>
<p><u>Per il ciclo passivo, devono essere considerate consumatori finali</u> ai quali i fornitori non devono trasmettere la fattura elettronica ma solo la copia cartacea o analogica della stessa (anche a mezzo di posta elettronica ordinaria).</p>
<p>Per le associazioni che svolgono attività commerciale ed hanno esercitato l’opzione per il <strong>regime forfettario ai sensi della legge 398/91</strong>, con le ultime modifiche alla Legge di Bilancio 2019 sono state previste due ipotesi:</p>
<ol>
<li>le associazioni che nel periodo di imposta precedente hanno avuto <strong>proventi commerciali inferiori ad euro 65.000,00 sono esonerate dall’emissione della fattura elettronica</strong> e, pertanto, continueranno ad emettere le fatture con modalità tradizionale;</li>
<li>le Associazioni che hanno conseguito nel periodo d&#8217;imposta precedente <strong>proventi commerciali per un importo superiore ad euro 65.000,00</strong>, “assicurano che la fattura sia emessa per loro conto dal cessionario o committente soggetto passivo d&#8217;imposta”. Sull’applicazione di questa norma si attendono chiarimenti dall’Agenzia delle Entrate.</li>
</ol>
<p><strong>In tutti i casi resta invariata la normativa riguardante la fatturazione elettronica nei confronti della Pubblica Amministrazione.</strong></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
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