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	<title>Suriano commercialisti | </title>
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	<description>Studio di consulenza fiscale e societaria</description>
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		<title>PROROGA AL 30 SETTEMBRE DEL PAGAMENTO DELLE TASSE</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Benvenuto Suriano]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Jul 2019 16:26:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
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					<description><![CDATA[Con l&#8217;approvazione del ddl di conversione del c.d. Decreto Crescita, diventa ufficiale la proroga al 30 settembre dei termini per i versamenti delle imposte dirette, dell’Irap e dell’Iva per i soggetti nei confronti dei quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA)...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Con l&#8217;approvazione del ddl di conversion<strong>e</strong> del c.d. Decreto Crescita, diventa ufficiale la <strong><u>proroga al 30 settembre dei termini per i versamenti delle imposte</u></strong><strong> dirette, dell’Irap e dell’Iva</strong> per i <strong>soggetti nei confronti dei quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA)</strong> che d quest’anno prendono il posto degli Studi di Settore.</p>
<p>Più precisamente, la disposizione di legge prevede: “<em>Per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale …” </em></p>
<p>Pare quindi pacifico ritenere che <strong>tutti i soggetti possano beneficiare della proroga</strong>, anche se <strong>esclusi dall’applicazione degli Isa</strong> (come, ad esempio, i <strong>contribuenti minimi e forfettari, i soggetti che anno iniziato o cessato l’attività nel 218, ecc..</strong>); l’unico dato ad assumere rilievo è quello rappresentato dalla <strong>tipologia di attività svolta</strong><strong>,</strong> che deve essere ricompresa tra quelle con riferimento alle quali sono stati elaborati gli Indici sintetici di affidabilità fiscale. Sarebbe comunque opportuno un chiarimento ministeriale.</p>
<p>Possono parimenti <strong>beneficiare</strong> della proroga i <strong>soci delle società</strong> che svolgono attività per le quali sono stati approvati gli <strong>indici sintetici di affidabilità fiscale</strong>, ma soltanto se determinano il <strong>reddito per trasparenza</strong>.</p>
<p>Sono invece esclusi della proroga i contribuenti che dichiarano ricavi o compensi di importo superiore a 5.164.569 euro.</p>
<p>I motivi della proroga sono legati al ritardo con cui sono stati rilasciati i software per il calcolo dell’ISA (ad oggi di fatto non è ancora possibile effettuarlo) e alla complessità della nuova metodologia.</p>
<p>Con riferimento alla proroga dei versamenti al 30 settembre per i contribuenti che svolgono attività interessate dai nuovi indici di affidabilità fiscale (come da nostra comunicazione del 29/6/2019), l’Agenzia delle Entrate nella serata di ieri ha fornito alcuni importanti chiarimenti.</p>
<p>La <strong>risoluzione n.64</strong> precisa che, “<em>ricorrendo tali condizioni, </em><strong>risultano interessati dalla proroga anche i contribuenti che, per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2018</strong><em>: </em></p>
<ul>
<li><strong><em>applicano il regime forfetario agevolato</em></strong><em>, previsto dall’</em>articolo 1, commi da 54 a 89, L. 190/2014<em>;</em></li>
<li><strong><em>applicano il regime fiscale di vantaggio</em></strong><em> per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità di cui all’</em>articolo 27, commi 1 e 2, D.L. 98/2011<em>, convertito, con modificazioni, dalla </em>111/2011<em>;</em></li>
<li><strong><em>determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfetari</em></strong><em>;</em></li>
<li><strong><em>dichiarano altre cause di esclusione dagli Isa</em></strong><em>”</em>.</li>
</ul>
<p>La risoluzione precisa anche che <u>la proroga la 30 settembre riguarda tutti i versamenti risultanti dalle dichiarazioni redditi, Iva e Irap che scadono <strong>nel periodo dal 30 giugno al 30 settembre 20019</strong></u>.</p>
<p>Pertanto, non si tratta della proroga di un solo termine (30 giugno), e quelli ad essi collegati (maggiorazione 0,4%), come avvenuto negli anni passati, ma di tutti i versamenti da dichiarazione (compresi i pagamenti a rate) scadenti nel periodo 30 giugno – 30 settembre che vengono rinviati al 30 settembre.</p>
<p>Quindi, la nuova scadenza riguarda anche i soggetti Ires, interessati dai nuovi ISA, e che hanno termini di versamento ordinari successivi al 30 giugno per effetto della data di approvazione del bilancio (nei 180 giorni) o per effetto della chiusura del periodo di imposta “non solare”.</p>
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